L'importo massimo del ticket sui farmaci è di 2 euro a confezione e di 4 euro a ricetta.

Sono esenti da ticket:
Tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito
Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia 
Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a)
Gli invalidi civili al 100% e i Grandi Invalidi per lavoro (riduzione capacità lavorativa dall' 80% al 100%)
Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza 
I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori)
I ciechi e i sordomuti
I titolari di pensione sociale e, dal 1 gennaio 2012, i familiari a carico (codice di esenzione E03)
I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)
I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia
Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
I titolari di pensione e i familiari a carico, purché il reddito complessivo (riferito all’anno precedente) del nucleo familiare fiscale da essi formato non sia superiore a € 8.263,31 oppure a € 11.362,05 in presenza del coniuge. Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76, se i figli a carico sono due € 9.296,21 etc. Nel reddito complessivo non vanno computati gli assegni di accompagnamento.
I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998. 
I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
Le vittime del dovere e familiari
Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 pagano 1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta
Gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 pagano 1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta
I cittadini colpiti dal sisma in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, se residenti o domiciliati nei Comuni della Lombardia e iscritti al SSR, che si trovino in situazioni di particolare disagio a seguito di ordinanza comunale di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, ovvero di prestazione dell'attività lavorativa. 


Sono altresì esenti da ticket fino al 31/12/2012:

I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico
I lavoratori in mobilità e i familiari a carico
I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
I lavoratori in cassa integrazione "in deroga" e i familiari a carico
i lavoratori in contratto di solidarietà difensiva (ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726) e loro familiari a carico.

A decorrere dall’ 1 gennaio 2013 avranno diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: 
- i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione; 
- i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell’INPS del 8/2/2012 (allegata alla Nota n. 32069/2012), e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell’INPS del 8/2/2012 per la cassa integrazione e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.
 

Farmaci equivalenti e non coperti da brevetto

La quota fissa vale anche per i farmaci equivalenti e per i farmaci non coperti da brevetto. Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico. Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la non disponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.


Fonte: Regione Lombardia